Copertura assicurativa per incendio dell'immobile

Il prodotto presta una copertura contro i danni derivanti da incendio e da altri eventi che riguardino l'immobile o porzione di immobile adibito ad abitazione.

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 della data di erogazione del mutuo garantito da ipoteca, e termina, senza tacito rinnovo, con l'estinzione del mutuo stesso.

La somma assicurata è pari all'importo del mutuo immobiliare erogato al contraente e s'intende costante per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.

Nel caso in cui, per il medesimo rischio siano state stipulate più coperture assicurative, la Compagnia provvederà comunque alla liquidazione dell'intero indennizzo.

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati da:

  • Incendio
  • Fulmine
  • Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
  • Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate

    L'assicurazione s'intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si considera operante l'art. 1907 del Codice Civile.

    Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.